Recependo il Provvedimento IVASS N. 97 del 4 Agosto 2020 modificato dal provvedimento IVASS N. 101 del 15 Dicembre 2020.
Di seguito potrete scaricare i documenti previsti dalle nuove disposizioni.
MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI
ALLEGATO 3 - MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI NON IBIPs (scarica allegato)
ALLEGATO 4 - MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI IBIPs (scarica allegato)
ELENCO COLLABORAZIONI BROKER (scarica allegato)
SCHEDA PRIVACY (scarica allegato)
Consenso invio Documenti formato elettronico (scarica allegato)
Deve essere
1 . consegnato/trasmesso al Contraente:
- a. prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, dal primo contratto stipulato con un cliente;
- b. in occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto, ma solo se nel frattempo sono intervenute modifiche di rilievo delle informazioni contenute nell’Allegato 3 o nell’Allegato 4.
2. pubblicato sul sito internet:
- a. se tale sito è utilizzato per la promozione ed il collocamento di prodotti assicurativi;
- b. oppure se il Contraente ha acconsentito alla fornitura delle informazioni tramite il sito internet ai sensi dell’art. 120 quater del CAP.
In riferimento agli obblighi dell'informativa precontrattuale si ricorda che:
La documentazione può essere fornita anche in formato elettronico, in tal caso: può essere inviata all'indirizzo e-mail del Cliente, che deve aver dato la propria autorizzazione e fornito l'indirizzo di posta elettronica; oppure può essere resa disponibile nell'area riservata del sito internet dell'intermediario, ma il Contraente deve aver acconsentito a ricevere l'informativa con tale modalità.
In caso di collaborazione orizzontale, gli obblighi dell'informativa precontrattuale sono adempiuti dall'intermediario che entra in contatto con il Contraente. L'intermediario al fine di dimostrare l'adempimento degli obblighi informativi deve conservare un'apposita dichiarazione sottoscritta dal Contraente, attestante la consegna della documentazione; oppure la prova di aver correttamente inviato la documentazione all'indirizzo di posta elettronica indicata dal Contraente; oppure la prova di aver comunicato le specifiche del sito internet in cui possono essere reperite le informazioni.