La polizza C.A.R. è una delle più importanti coperture assicurative riguardanti la costruzione di nuove opere quali strade, fabbricati civili, industriali e commerciali ovvero la ristrutturazione e l’ampliamento di fabbricati già esistenti.
La polizza C.A.R. copre i danni materiali e diretti che un’opera può subire durante la fase di costruzione, cioè dall’apertura del cantiere fino al certificato di ultimazione dei lavori.
RISCHI ASSICURATI
La polizza C.A.R. si divide in due sezioni:
- la Sezione A copre i danni derivanti da eventi naturali, da cause di forza maggiore, conseguenti da errori di calcolo o progettazione e subiti dalle opere o dagli impianti durante la fase di costruzione;
- la Sezione B copre la Responsabilità civile verso terzi per danni a persone, animali e cose avvenuti durante l’esecuzione delle opere.
DURATA
La durata della polizza C.A.R. coincide con quella prevista per l’esecuzione delle opere, così come stabilito dal cronoprogramma lavori o dal capitolato d’appalto e decorre dal momento dell’apertura del cantiere fino al collaudo dell’opera stessa.
CAPITALE ASSICURATO
L’importo assicurato nella polizza C.A.R. deve essere pari a quello indicato nel capitolato d’appalto come valore dell’opera o, in mancanza di quest’ultimo, al valore stimato della stessa al termine dei lavori.
DECENNALE POSTUMA
L’art.4 del D.Lgs 122/2005 pone l’obbligo, nei confronti del costruttore, “a contrarre ed a consegnare all’acquirente all’atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni a terzi, cui sia tenuto ai sensi dell’art. 1669 c.c., derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione e comunque manifestatasi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione”
La polizza decennale postuma è quindi una garanzia che l’impresa di costruzione è tenuta a stipulare in favore dell’acquirente nel momento della consegna dell’immobile da essa costruito, per eventuali difetti di costruzione o danni arrecati a terzi.
La copertura della decennale postuma riguarda i vizi o i danni di cui fa menzione l'art. 1669 del codice civile.
Deve trattarsi, quindi, di gravi difetti del fabbricato o del suolo su cui è costruito, non evidenti al momento della compravendita ma manifestatisi nell'arco dei successivi 10 anni.
Per estensione però la polizza copre non solo i vizi di tipo strutturale ma anche quelli di elementi secondari del fabbricato, quali impermeabilizzazione, pavimento, finiture, infissi, ecc., tali da rendere inabitabile l'edificio nel caso in cui presentino danni.
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